Reclami

Il cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per scritto all'intermediario o all'impresa preponente.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il cliente può rivolgersi all'IVASS (Servizio Vigilanza Intermediari), Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa.

Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

In relazione al contratto proposto la procedura e la modalità di presentazione o inoltro dei reclami è la seguente:

  • HDI Assicurazioni S.p.A.: Reclami e Procedure speciali – Piazza Marconi 25, 00144 Roma – e-mail: reclami@hdia.it.
  • Athora Italia S.p.A.: Ufficio Reclami – Mura di Santa Chiara 1, 16128 Genova – fax 010 5498815 – e-mail: reclamivita@athora.com.
  • Uca Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A.: Funzione Reclami (responsabile: Dr.ssa Renza Lana) – tel. 011 0920648, fax 011 19835740, e-mail: reclami@ucaspa.com, PEC: reclamiuca@legalmail.it.
  • Tua Assicurazioni S.p.A.: Ufficio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazioni società cooperativa – Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona, fax 02 2773470, e-mail: reclami@tuaassicurazioni.it, PEC: tuaassicurazioni@pec.it.
  • Prima Assicurazioni: Ufficio Reclami – Piazzale Loreto 17, 20131 Milano (MI) – email: reclami@prima.it.



Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:

  1. all'IVASS – Servizio Tutela del Consumatore – divisione Gestione Reclami, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario dall'Impresa, inoltrando l'apposito modulo disponibile sul sito www.ivass.it, attraverso i seguenti canali:
  2. all'arbitrato, qualora sia espressamente previsto dalle Condizioni di polizza.
  3. alla conciliazione paritetica; il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo, può avvalersi di tale strumento in presenza dei seguenti requisiti:
    • richiesta di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti
    • all'Impresa non superiore a 15.000,00 euro;
    • assenza di risposta da parte dell'Impresa;
    • diniego al risarcimento;
    • offerta accettata solamente a titolo di acconto.
    Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema.

    Qualora si voglia rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, è fatto obbligo ricorrere in via preliminare:

    1. alla negoziazione assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l'assistenza di uno o più avvocati, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti.
    2. alla Mediazione.
      Il D. Lgs. 28/2010, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede, infatti, l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione civile in materia di responsabilità medica e sanitaria e per tutti i contratti assicurativi (ad esclusione del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti).
      In tal caso, l'istanza di mediazione dovrà essere presentata con l'assistenza del proprio avvocato presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia e successivamente inoltrata alla Compagnia all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata mediazione@pec.amissima.it e/o al numero di fax 02.3076.2442.