Proposta di polizza RC Professionale e Infortuni

Il Decreto Ministeriale del 22/09/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11/10/2016, attua la disciplina legislativa riguardante l’obbligo per gli Avvocati di stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale.

In particolare le condizioni contrattuali della polizza prevedono i seguenti punti:

  • devono essere comprese in copertura: retroattività illimitata della copertura assicurativa, postuma decennale in caso di cessazione dell’attività durante il periodo di efficacia della garanzia, estensione della garanzia anche ai danni non patrimoniali, responsabilità solidale, espressa validità della copertura anche per responsabilità derivante da colpa grave;
  • viene introdotta la rinuncia della facoltà di recesso da parte della Compagnia in caso di sinistro;
  • il rischio viene individuato sulla base della forma di attività svolta (individuale o collettiva – studio associato o società fra professionisti);
  • i massimali minimi da assicurare sono predefiniti in funzione all’ammontare del fatturato relativo all’ultimo esercizio chiuso e della forma in cui viene svolta l’attività.

Il Decreto obbliga, altresì, gli Avvocati e i loro collaboratori non iscritti all’INAIL a stipulare una polizza assicurativa Infortuni. Nel Decreto sono stabiliti i termini “minimi” della copertura stessa, con indicazione sia dei contenuti di garanzia sia delle somme assicurate.

Puoi trovare riscontro di quanto sopra nel sito della Gazzetta Ufficiale al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/11/16A07253/sg

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